Nuova moratoria dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le PMI

Con la Legge di Stabilità per il 2015 è stata prevista l'approvazione di una nuova moratoria dei mutui e dei finanziamenti delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese.
Ai suddetti fini, con comunicato del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero Economia e Finanza del 16 gennaio 2015 è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per le imprese per presentare le domande di sospensione dei finanziamenti previsti nell’ambito dell’Accordo per il Credito 2013.
L’Accordo per il Credito 2013 statuisce che, per accedere all’iniziativa le PMI – oltre a presentare l’apposita domanda – devono:
- al momento di presentazione della domanda, non avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", “partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis");
- presentare una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica verificabile, ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: i) riduzione del fatturato; ii) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; iii) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; iv) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale;
- impegnarsi a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).
Sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento:
- le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario;
- i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi;
- le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
Le operazioni di sospensione:
- determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo con la precisazione che le quote degli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
- sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive;
- determinano, nel caso del leasing, la postergazione dell’esercizio dell’opzione di riscatto.
Per le imprese del comparto del credito edilizio, le banche aderenti realizzano le sospensioni, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.
Per quanto riguarda infine l’ammissibilità alle operazioni di sospensione dei finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali, ai fini dell’ammissione all’agevolazione è necessario che tali finanziamenti abbiano la forma giuridica del mutuo (assistito da cambiali), di durata superiore a 18 mesi.
Le suddette operazioni di sospensione saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento. Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale. Le banche, di contro, si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.